Liti IVA: l’Avvocato Generale UE frena sulla definizione agevolata italiana
Liti IVA: l’Avvocato Generale UE frena sulla definizione agevolata italiana
A cura di Davide Accorsi e Martina Toscano
L’11 giugno 2026 l’Avvocato Generale Dean Spielmann ha depositato le conclusioni nella causa C‑308/25, relativa a una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e Isolanti Group Srl sul recupero di IVA asseritamente indebitamente detratta, interessi e sanzioni.
Al centro del rinvio pregiudiziale vi è la compatibilità con il diritto dell’Unione della definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla legge n. 197/2022, nella misura in cui consente di chiudere liti IVA pagando una quota ridotta dell’imposta contestata, con esclusione dell’IVA all’importazione.
Per l’Avvocato Generale, il diritto dell’Unione non vieta in astratto ogni forma di definizione o rinuncia parziale alla riscossione dell’IVA, ma richiede che tali misure restino eccezionali, puntuali e limitate, senza pregiudicare la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione né la neutralità fiscale.
La disciplina italiana, invece, avrebbe portata troppo ampia: si applica alle controversie IVA pendenti al 1° gennaio 2023 indipendentemente dalla durata del giudizio, dal grado, dall’importo in contestazione, dalla natura della violazione e persino dall’eventuale presenza di frode. Inoltre, una volta presentata la domanda e versati gli importi dovuti, l’amministrazione finanziaria e il giudice non disporrebbero di un effettivo potere di opposizione per ragioni sostanziali.
Ne deriva la qualificazione della misura come una rinuncia di fatto generalizzata alla riscossione integrale dell’IVA, suscettibile di generare disparità tra i contribuenti. Secondo l’Avvocato Generale, inoltre, il regime potrebbe favorire maggiormente le operazioni interne e intraunionale, poiché l’IVA all’importazione resta esclusa dall’agevolazione.
Per l’Avvocato Generale, quindi, in base al principio di neutralità, contrasta con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che permetta di definire le liti IVA, ad eccezione di quelle sull’IVA all’importazione, pagando solo una parte dell’imposta, senza sanzioni né interessi e senza un reale potere di opposizione dell’amministrazione.
Se la Corte dovesse confermare questa impostazione, il margine per le definizioni agevolate in materia IVA potrebbe restringersi sensibilmente, soprattutto quando la misura operi in modo generalizzato e comporti l’azzeramento automatico di sanzioni e interessi. Per le posizioni già definite, il punto più sensibile riguarda l’eventuale rimessa in discussione degli effetti delle chiusure perfezionate, con un impatto che il Governo italiano ha collegato a circa 40.000 controversie.
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