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D. Lgs. n. 147/2026: le principali novità in materia di IMU

D. Lgs. n. 147/2026: le principali novità in materia di IMU

A cura di Fabio Beolchi, Daniele Di Michele, Domenico Marziliano

Il D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” (“Decreto”), attua la delega fiscale (L. n. 111/2023, come modificata dalla L. n. 120/2025) per la parte relativa alla fiscalità degli enti territoriali.

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (supplemento ordinario), è entrato in vigore il 12 agosto 2026. In generale, le sue norme si applicano da questa data, salvo specifiche decorrenze differite previste dalle singole disposizioni.

Tra le varie misure adottate, il Decreto introduce una serie di novità riguardanti l’imposta municipale propria (IMU), di seguito illustrate brevemente.

Ravvedimento operoso anche in caso di accessi, ispezioni e verifiche (art. 12, comma 3)

Il Decreto estende ai tributi locali, e quindi anche all’IMU, la disposizione già prevista per i tributi erariali dall’art. 13, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 472/1997 (dal 1° gennaio 2027 sostituito dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 173/2024), secondo cui il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso anche se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza. Il ravvedimento resta precluso soltanto dalla notifica di atti di liquidazione e di accertamento.

La disposizione è in vigore dal 12 agosto 2026. Da tale data, quindi, il contribuente può ravvedersi anche nell’ambito di controlli IMU già avviati, purché non sia stato ancora notificato l’atto impositivo.

Sanzioni ridotte per omessa e infedele dichiarazione dal 2027 (art. 12, commi 5 e 9)

Il Decreto modifica l’art. 1, comma 775, della L. n. 160/2019 riducendo le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione IMU, non più determinate entro una forbice tra minimo e massimo, ma fissate in misura unica. In particolare, per l’omessa dichiarazione la sanzione passa da una misura compresa tra il 100% e il 200%, al 100% del tributo non versato. Per l’infedele dichiarazione, invece, la sanzione passa da una misura compresa tra il 50% e il 100%, al 40% del tributo non versato. In entrambi i casi resta ferma la sanzione minima di 50 euro. Le nuove misure si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.

Dichiarazione IMU unica e solo in via telematica (art. 26)

Il nuovo comma 768-bis dell’art. 1 della L. n. 160/2019, introdotto dal Decreto, prescrive l’adozione di un nuovo modello dichiarativo IMU unico per tutti i soggetti passivi, da presentare esclusivamente per via telematica, con modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale, i contribuenti continueranno a utilizzare i modelli attualmente in uso.

Restano ferme, in quanto compatibili, le dichiarazioni IMU già presentate. Non cambia, invece, il termine di presentazione, che rimane il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta.

Accertamento IMU sui fabbricati con rendita impugnata (art. 32)

L’art. 32 del Decreto introduce una disciplina speciale per l’accertamento della maggiore IMU relativa ai fabbricati la cui rendita catastale, proposta con procedura DOCFA, sia stata rettificata dall’Agenzia delle Entrate e successivamente impugnata dal contribuente.

La disposizione interviene sul disallineamento tra i tempi del contenzioso catastale e i termini ordinari per l’accertamento dei tributi locali, posto che il contenzioso sulla rendita può protrarsi oltre il quinquennio normalmente previsto per l’esercizio del potere impositivo da parte dell’autorità comunale.

Per effetto di tale modifica, in deroga al regime ordinario, il Comune può ora accertare la maggiore IMU derivante dalla differenza tra la rendita proposta e quella rettificata, nella misura stabilita in sede contenziosa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia catastale. La previsione consente quindi al Comune di attendere la definizione del contenzioso catastale senza perdere il potere di recuperare il maggior tributo e senza doversi attivare in pendenza di giudizio.

La maggiore IMU determinata sulla base della rendita definita in sede contenziosa è dovuta retroattivamente a decorrere dalla data di presentazione dell’atto di aggiornamento catastale mediante DOCFA. Su tale maggiore IMU si applicano esclusivamente gli interessi legali fino alla data di versamento, senza applicazione di sanzioni.

Specularmente, nell’ipotesi in cui il giudizio si concluda con l’annullamento o la riduzione della rendita rettificata, la norma prevede espressamente che il contribuente possa chiedere il rimborso della maggiore IMU eventualmente versata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza. Il Comune è tenuto ad eseguire il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso.

Daniele Di Michele

Tax Partner | PwC Italy | + posts

Fabio Beochi

Senior Manager | PwC Italy | + posts