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Money transfer, vittoria definitiva di PwC Tax: no alla riqualificazione del mandato in agenzia

Money transfer, vittoria definitiva di PwC Tax: no alla riqualificazione del mandato in agenzia

PwC Tax ha ottenuto una significativa vittoria dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in una controversia relativa all’applicazione delle ritenute previste dall’art. 25-bis del d.P.R. n. 600/1973 nel settore del money transfer. La decisione è divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate davanti alla Corte di cassazione e ha confermato l’annullamento di un avviso di accertamento di diversi milioni di euro. 

Il contribuente è stato assistito da un team di PwC Tax composto dagli avvocati cassazionisti Carlo Romano, partner e leader della practice Tax Controversy and Dispute Resolution di PwC per l’area EMEA, e Maurizio Foti, coadiuvati dal team di tax compliance coordinato dalla dott.ssa Lavinia Barberini. 

La controversia riguardava il tentativo dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare, ai fini dell’applicazione dell’art. 25-bis del d.P.R. n. 600/1973, i rapporti di mandato esistenti tra una primaria società multinazionale operante nel settore del money transfer e le migliaia di operatori della propria rete distributiva come rapporti di agenzia, con il conseguente assoggettamento dei compensi corrisposti alla ritenuta prevista dalla norma citata. 

La Corte ha respinto tale ricostruzione, affermando che la riqualificazione del contratto di mandato in contratto di agenzia presuppone la dimostrazione, in concreto, della sussistenza degli elementi tipici disciplinati dall’art. 1742 c.c. e, in particolare, dell’assunzione stabile dell’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente. 

Secondo i giudici di appello l’attività promozionale rilevante ai fini dell’art. 1742 c.c. non coincide con la mera promozione commerciale né con iniziative idonee ad accrescere indirettamente i volumi di attività, ma richiede una concreta attività di acquisizione della clientela. In tale contesto, la Corte ha evidenziato che l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare l’esistenza di un simile obbligo in capo agli operatori della rete distributiva. Secondo i giudici, la riqualificazione sostenuta dall’Ufficio non poteva quindi trovare fondamento in estratti di comunicazioni interne o in elementi meramente indiziari, in assenza di riscontri concreti circa lo svolgimento, da parte degli operatori convenzionati, di un’effettiva attività di promozione finalizzata alla conclusione di contratti.

Link al comunicato su Global Legal Chronicle

Carlo Romano

Tax Partner | PwC Italy |  + posts