Nel corso della fine del mese di luglio e nel mese di agosto 2025 si è assistito all’adozione di numerose misure daziarie e di politica commerciale da parte degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Europea. Si fornisce di seguito una panoramica al fine di inquadrare l’attuale assetto doganale e di commercio internazionale che intercorre tra USA e UE.
Il 27 luglio la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, e il Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, hanno concluso un accordo bilaterale a seguito del quale, in data 31 luglio, il Presidente Trump ha firmato un Executive Order intitolato “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates”. Sulla base di tale Executive Order, è imposto a qualsiasi prodotto di origine doganale UE di scontare all’importazione negli Stati Uniti un dazio pari al 15% del valore doganale della merce; fanno eccezione le ipotesi nelle quali il dazio previgente (dazio MFN, “Most Favourite Nation”) risulti più alto del 15%, nel qual caso verrà applicato tale ultimo dazio e i maggiori dazi ex Sezione 232 su specifici beni che si analizzeranno nel seguito.
Dal canto suo, l’Unione Europea, a seguito dell’accordo raggiunto il 27 luglio, mediante il Regolamento UE 1727/2025 del 5 agosto ha disposto la sospensione per 6 mesi delle misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, introdotti con il Regolamento UE 1564/2025 del 24 luglio 2025. Inoltre, l’UE si è impegnata ad azzerare i dazi all’importazione in UE sui prodotti industriali di origine doganale USA.
Il 21 agosto, UE e USA hanno rilasciato la dichiarazione congiunta “Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade”, nella quale sono stati presi i seguenti impegni.
L’UE eliminerà i dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi e garantirà un accesso preferenziale a vari prodotti ittici e agricoli di origine statunitense.
Gli Stati Uniti applicheranno il più alto tra il dazio della nazione più favorita (MFN) e l’aliquota del 15% sui prodotti dell’UE, con alcune eccezioni, per le quali si applicherà solo la tariffa MFN a partire da settembre 2025. Tra i settori più rilevanti compresi in tali eccezioni si segnalano quelli relativi alle risorse naturali, agli aeromobili e ai prodotti farmaceutici.
Gli Stati Uniti limiteranno i dazi su prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname di origine UE al 15% e ridurranno i dazi della Sezione 232, i.e. i dazi disciplinati dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente al Presidente di intervenire per proteggere le industrie nazionali nell’ipotesi in cui sia minacciata la sicurezza nazionale statunitense, con particolare riferimento ad automobili (che, al momento, rimangono sottoposte al dazio punitivo pari al 27,5% del loro valore doganale) e relative componenti di origine UE.
Entrambe le parti valuteranno l’ampliamento dell’elenco dei prodotti idonei a tariffe ridotte.
Entrambe le parti si impegnano a ridurre o eliminare le barriere non tariffarie, inclusa la reciproca riconoscibilità degli standard automobilistici e una maggiore cooperazione tecnica nello sviluppo e identificazione di tali standard, oltre che la risoluzione delle barriere che ostacolano il commercio di prodotti alimentari e agricoli.
Posto quanto sopra, al momento il dazio punitivo al 50% su acciaio e alluminio, imposto dagli USA in forza della sopracitata Sezione 232, rimane pari al 50% del valore doganale del bene con esclusivo riferimento alla parte in acciaio o in alluminio dello stesso (la restante parte sarà soggetta al nuovo dazio ordinario del 15%). Inoltre, il 19 agosto 2025, il US Bureau of Industry and Security ha annunciato l’inserimento nella lista dei beni soggetti a tale dazio di ulteriori 407 prodotti derivati da acciaio e alluminio, andando a colpire, tra gli altri, i seguenti settori:
In merito ai dazi imposti sotto il ventaglio della Sezione 232, è opportuno segnalare che il Presidente Trump, il 30 luglio, ha dichiarato che le importazioni di rame in prodotti semilavorati e derivati rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a causa dell’eccessivo volume delle importazioni, della sovraccapacità all’estero e dell’erosione delle capacità produttive interne. Di conseguenza, a partire dal 1° agosto è stato imposto un dazio ad valorem del 50% su determinati prodotti semilavorati e derivati ad alto contenuto di rame. Materie prime come minerali di rame, concentrati, anodi, catodi e rottami sono escluse dal dazio.
È poi specificato che questi dazi non si sommano ad altri dazi, i.e., se un prodotto è soggetto a un’altra misura della Sezione 232 – come per l’acciaio e l’alluminio – si applica solo quel dazio e non anche quello previsto dalla Sezione 232 sul rame. Inoltre, si sottolinea che tale dazio è applicato solamente ai contenuti in rame del prodotto importato in US, con la conseguenza che sarà necessario, nel caso il prodotto non sia interamente in rame, riportare in modo separato nella dichiarazione doganale i valori relativi al contenuto in rame e quelli relativi al contenuto non in rame, con le rispettive aliquote.
Ulteriormente, con l’Executive Order “Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for All Countries” firmato dal Presidente degli Stati Uniti il 30 luglio 2025, dal 29 agosto 2025 viene eliminata l’esenzione de minimis per tutte le spedizioni internazionali di valore pari o inferiore a 800 dollari, incluse quelle provenienti dall’Unione europea. Per completezza, si sottolinea che il provvedimento disciplina anche il caso specifico delle spedizioni tramite circuito postale internazionale, prevedendo per queste ultime la possibilità di applicare, fino al 28 febbraio 2026, un dazio specifico per articolo in alternativa al dazio ad valorem calcolato sulla tariffa effettiva del Paese d’origine.
Inoltre, si segnala che, in data 29 agosto 2025, la Corte d’Appello federale di Washington ha confermato la decisione del Tribunale internazionale del commercio di New York (che, il 28 maggio 2025, aveva dichiarato illegittimi i dazi generalizzati imposti dagli Stati Uniti ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act o “IEEPA”), stabilendo che il Presidente non può introdurre dazi di ampia portata senza il coinvolgimento del Congresso.
L’efficacia della sentenza di appello è stata sospesa fino al 14 ottobre 2025 per consentire all’amministrazione statunitense di presentare ricorso alla Corte Suprema e per evitare effetti destabilizzanti sui mercati e sulle relazioni commerciali. Restano esclusi dalla decisione i dazi imposti in funzione di leggi o regolamenti diversi dall’IEEPA (e.g. i dazi ex Sezione 232, come quelli su acciaio e alluminio e sul rame). La vicenda ha acceso il dibattito sui limiti dei poteri presidenziali in materia di politica commerciale e sulle possibili ripercussioni per l’assetto dei rapporti economici tra Stati Uniti e Unione Europea.
In ultimo, il 5 settembre 2025 la Casa Bianca ha pubblicato l’Executive Order “Modifying the Scope of Reciprocal Tariffs and Establishing Procedures for Implementing Trade and Security Agreements”, efficace dall’8 settembre. Tale EO modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile, che aveva inizialmente stabilito i dazi reciproci, modificando l’Allegato II, ove erano elencati i codici doganali esentati da suddetti dazi. Con questa modifica, vengono ora incluse tra le esenzioni nuove materie prime come metalli preziosi, minerali critici e alcuni prodotti farmaceutici. Inoltre, l’EO del 5 settembre, all’Allegato III, introduce inoltre una lista di prodotti per cui sono previste potenziali future esenzioni dai dazi, che saranno determinate sulla base dell’andamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e i suoi partner commerciali.
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