Lavoro all’estero: prevalenza della legge scelta dalle parti in presenza di un collegamento più stretto
Lavoro all’estero: prevalenza della legge scelta dalle parti in presenza di un collegamento più stretto
A cura di Francesca Tironi, Gianluigi Baroni, Luca Saglione e Geljarda Domi
Nei rapporti di lavoro con elementi di internazionalità, lo svolgimento abituale della prestazione in un determinato Paese non comporta, di per sé, l’applicazione delle disposizioni imperative di tale ordinamento. Con la sentenza del 9 luglio 2026, causa C-768/24, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che la legge scelta dalle parti può trovare applicazione anche qualora assicuri al lavoratore una tutela meno favorevole, ove dal complesso delle circostanze risulti che il contratto presenta un collegamento più stretto con il Paese il cui ordinamento è stato prescelto.
Il quadro normativo
La pronuncia verte sull’interpretazione dell’art. 6 della Convenzione di Roma del 1980, applicabile al rapporto ratione temporis. In materia di contratti individuali di lavoro, la scelta della legge applicabile operata dalle parti non può, in linea di principio, avere l’effetto di privare il lavoratore della protezione assicurata dalle disposizioni imperative della legge applicabile in difetto di scelta.
La legge applicabile in difetto di scelta è individuata, in via principale, nella legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività e, in via subordinata, nella legge del Paese in cui è situata la sede che ha proceduto all’assunzione. La Convenzione prevede, tuttavia, una clausola di eccezione in forza della quale, ove dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, trova applicazione la legge di quest’ultimo.
Per i contratti conclusi dal 17 dicembre 2009, la Convenzione di Roma è stata sostituita dal Regolamento (CE) n. 593/2008, c.d. Roma I, il cui art. 8 contempla un analogo meccanismo di individuazione della legge applicabile ai contratti individuali di lavoro.
Il caso
La controversia verteva sul licenziamento di un lavoratore residente e abitualmente impiegato in Francia da una società svizzera, in forza di un contratto di lavoro assoggettato alla legge svizzera. Il recesso era stato intimato in conformità a tale legge, la quale, nel caso di specie, non imponeva né lo svolgimento di un colloquio preliminare né l’indicazione delle ragioni del licenziamento nella relativa comunicazione, diversamente da quanto previsto dalla normativa francese.
Il lavoratore invocava, pertanto, l’applicazione delle disposizioni imperative francesi a lui più favorevoli. Di contro, la società sosteneva che il rapporto di lavoro era più strettamente collegato alla Svizzera, richiamando a tal fine, tra gli altri elementi, la corresponsione della retribuzione in franchi svizzeri su un conto bancario svizzero, l’iscrizione alle casse sociali elvetiche e il regime fiscale applicabile al lavoratore.
Il principio affermato dalla Corte
La Corte di Giustizia chiarisce che la disciplina non mira a garantire al lavoratore l’applicazione della legge più favorevole, ma a individuare l’ordinamento con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. Pertanto, ove tale collegamento sussista con il Paese la cui legge è stata scelta dalle parti, il giudice è tenuto ad applicarla, anche se la legge del luogo di abituale svolgimento dell’attività prevede disposizioni imperative più favorevoli.
I criteri di accertamento del “collegamento più stretto”
L’individuazione del «collegamento più stretto» presuppone una valutazione complessiva degli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro. Secondo la Corte, tale accertamento non può risolversi in un mero raffronto quantitativo degli elementi riconducibili ai diversi ordinamenti interessati, ma richiede di valutare la rilevanza e la pertinenza di ciascun elemento alla luce delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
A tal fine, assumono particolare rilievo (i) il Paese nel quale il lavoratore assolve gli obblighi fiscali connessi ai redditi da lavoro, (ii) il Paese nel quale è iscritto al sistema previdenziale e ai regimi pensionistici, sanitari e di invalidità, nonché (iii) i criteri adottati per la determinazione della retribuzione e delle altre condizioni di lavoro.
La scelta contrattuale della legge applicabile non costituisce, di per sé, un autonomo criterio idoneo a individuare il collegamento più stretto. Possono, tuttavia, essere presi in considerazione gli elementi oggettivi che, nell’ambito dell’effettiva esecuzione del rapporto, derivano dall’applicazione della legge prescelta dalle parti.
La Corte evidenzia, infine, la necessità di verificare se gli elementi valorizzati ai fini dell’individuazione del collegamento più stretto siano stati effettivamente concordati tra le parti oppure determinati unilateralmente dal datore di lavoro, così da evitare che quest’ultimo possa incidere artificiosamente sull’individuazione dell’ordinamento con il quale il rapporto presenta il collegamento più significativo.
Le implicazioni operative per le imprese
La pronuncia riveste particolare interesse per le imprese che gestiscono rapporti di lavoro caratterizzati da elementi di internazionalità, con particolare riferimento ai lavoratori che svolgono stabilmente la propria attività all’estero, alle ipotesi di mobilità internazionale e alle forme di lavoro da remoto a carattere transfrontaliero.
In tale contesto, la clausola di scelta della legge applicabile al contratto di lavoro non può essere considerata quale previsione meramente formale, né può essere valutata prescindendo dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto. È, pertanto, opportuno che il datore di lavoro verifichi la coerenza tra la legge contrattualmente individuata e l’effettiva esecuzione della prestazione, tenendo conto, in una valutazione complessiva, del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, nonché degli ulteriori elementi idonei a evidenziare il collegamento del rapporto con gli ordinamenti interessati, quali il regime fiscale e previdenziale applicabile, le modalità di determinazione e corresponsione della retribuzione e l’assetto organizzativo nel quale il lavoratore è concretamente inserito.
Particolare attenzione dovrebbe, inoltre, essere riservata alle modifiche che intervengono nel corso del rapporto di lavoro. Il trasferimento stabile del lavoratore in un altro Paese, così come una modifica strutturale del luogo dal quale la prestazione viene abitualmente resa, può infatti incidere sugli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione della legge applicabile e dell’ordinamento con il quale il rapporto presenta il collegamento più stretto.
In termini operativi, risulta, pertanto, opportuno che le imprese monitorino nel tempo la coerenza tra l’assetto contrattuale originariamente definito e le concrete modalità di esecuzione del rapporto, soprattutto quando queste ultime assumano carattere stabile. Tale verifica consente altresì di individuare tempestivamente l’eventuale applicabilità di disposizioni imperative poste a tutela del lavoratore che non possono essere escluse per il solo effetto della scelta contrattuale di una diversa legge applicabile.