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Pillole energy: inizio lavori, differenze tra edilizia e rinnovabili

Pillole energy: inizio lavori, differenze tra edilizia e rinnovabili

Evoluzione della giurisprudenza e impatti operativi

A cura di Federica De Luca

Edilizia tradizionale vs Energie rinnovabili

Negli ultimi anni, la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente definito una distinzione sempre più marcata tra il concetto di inizio lavori nell’ambito dell’edilizia tradizionale e quello applicabile alle infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Edilizia tradizionale

Da sempre nel settore edilizio, l’inizio lavori segue un criterio rigoroso: l’art. 15 del D.P.R. 380/2001 richiede l’avvio entro un termine preciso.

Secondo la giurisprudenza consolidata non bastano attività preliminari l’inizio dei lavori coincide con l’avvio di attività edilizie effettive e riconoscibili sul piano oggettivo, idonee a manifestare la concreta volontà di realizzare l’opera, quali l’organizzazione del cantiere, l’esecuzione di scavi non meramente preparatori bensì preordinati alla realizzazione delle fondazioni, il riempimento in conglomerato cementizio delle stesse fino ad evidenziare un avanzamento strutturale significativo, nonché l’elevazione delle prime strutture portanti, non essendo a tal fine sufficienti attività meramente preliminari o simboliche.

Energie rinnovabili

Per le rinnovabili, la giurisprudenza adotta un approccio più ampio. Le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno rilevato che il mancato avvio “materiale” dei lavori non determina automaticamente la decadenza del titolo autorizzativo, dovendo considerare, nel settore delle energie rinnovabili, il concetto di “avvio” ovvero di “inizio” dei lavori equiparato a quello di concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa. In particolare, è stata riconosciuta rilevanza a una serie di attività preliminari che, pur non traducendosi immediatamente in opere edilizie visibili, costituiscono espressione concreta dell’avvio del progetto nel suo complesso, quali l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, l’accettazione dei preventivi di allacciamento alla rete, la stipula dei contratti di fornitura o di costruzione, nonché l’accesso a finanziamenti o a meccanismi di incentivazione.

Takeaway: due approcci diversi

Emerge, quindi, una divergenza tra il settore dell’edilizia e quello delle fonti rinnovabili le cui implicazioni operative sono rilevanti. Nel settore dell’edilizia, l’assenza di attività costruttive significative nei termini previsti comporta, di regola, la decadenza del titolo, salvo concessione di proroghe. Nel settore delle energie rinnovabili, il mancato avvio del cantiere non è di per sé sufficiente alla decadenza del titolo, imponendo all’amministrazione una valutazione complessiva tramite l’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato a verificare la sussistenza di elementi che possano concretamente determinare o meno la decadenza del titolo.

Per una discussione più approfondita:

Contatta Federica De Luca – Director

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