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Dazi USA: è attiva la procedura per richiedere il rimborso dei dazi imposti ai sensi dell’IEEPA

A seguito di recenti pronunce della Court of International Trade (CIT), le Dogane degli Stati Uniti (U.S. Customs and Border Protection – CBP) sono state formalmente incaricate di liquidare o riliquidare le dichiarazioni doganali sulle quali erano stati applicati dazi ai sensi dell’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), ricalcolandole come se tali dazi non fossero mai stati imposti — con conseguente rimborso delle somme versate in eccesso.

Per gestire queste richieste in modo centralizzato e automatizzato, CBP ha sviluppato la procedura CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), ora operativa. Il rilascio della procedura avverrà in più fasi: la Phase 1, attualmente attiva, è limitata a determinate entry non liquidate e a entry liquidate da non più di 80 giorni. Ulteriori fasi e istruzioni saranno rilasciate progressivamente.

Come e chi può richiedere il rimborso

Possono presentare la richiesta l’Importer of Record (IOR) associato alle dichiarazioni doganali, oppure il broker doganale autorizzato che ha presentato le dichiarazioni per conto dell’IOR. Prima di presentare la richiesta, è necessario disporre di un account attivo nel portale ACE delle Dogane statunitensi e aver registrato nel portale le coordinate bancarie per i rimborsi (ACH), che sono separate da quelle utilizzate per i pagamenti. Senza le coordinate bancarie per i rimborsi correttamente registrate, CBP non procede all’erogazione.

Come si presenta la richiesta:

  1. Accedere alla scheda CAPE nel portale ACE.
  2. Scaricare il template fornito dal sistema.
  3. Inserire i numeri delle dichiarazioni doganali (entry numbers) nella prima colonna, a partire dalla seconda riga.
  4. Salvare il file in formato CSV (Comma delimited).
  5. Caricare il file tramite il portale, confermando tramite checkbox di essere legalmente autorizzati alla presentazione.

Verifiche effettuate dal sistema

Il sistema ACE effettua più livelli di controllo automatici prima di accettare la richiesta, tra cui verifiche sulla correttezza formale del file, sul formato dei numeri di entry, sulla corrispondenza con l’Importer of Record e sull’ammissibilità della dichiarazione al rimborso. Per il dettaglio completo delle validazioni si rinvia alla guida operativa CBP “ACE Portal – CAPE Declarations” (Publication No. 5514-0426, April 2026).

Al termine dei controlli, se tutti i controlli sono superati, il sistema assegna un CAPE claim number. Se alcune entry presentano errori, la richiesta viene accettata parzialmente (Accepted with Errors), con possibilità di scaricare un file di dettaglio con le motivazioni specifiche per ciascuna entry non validata. Se tutte le entry risultano non conformi, la richiesta viene respinta.

Profili di incertezza e aspetti da considerare

La procedura CAPE è ancora nella sua prima fase di sviluppo e il percorso verso il rimborso presenta profili di incertezza su più fronti che richiedono un’attenta valutazione. Il diritto al rimborso rimane subordinato all’esito delle verifiche amministrative di CBP e all’evoluzione del contesto giudiziario. L’ammissibilità delle singole entry dipende da diversi fattori, tra cui lo stato di liquidazione, la tempestività dei filing e la capacità operativa di CBP.

Sul piano contabile, allo stato attuale la rilevazione di un credito (receivable) per il rimborso dei dazi non è generalmente appropriata, in assenza di elementi sufficienti a qualificarlo come certo, esigibile e giuridicamente fondato. La gestione contabile del rimborso — inclusi il momento di rilevazione e la natura della posta (riduzione del costo del venduto, rettifica di una deduzione, componente di reddito) — richiede un’analisi caso per caso.

Il rimborso solleva questioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (federali e statali): quando va riconosciuto fiscalmente? Quale ne è la natura ai fini del calcolo dell’imponibile? Le conseguenze ai fini delle imposte statali generalmente seguono le conclusioni federali. Le politiche di transfer pricing che avevano incorporato il costo dei dazi IEEPA potrebbero dover essere rivalutate alla luce del rimborso e del mutato scenario tariffario.

Se il costo dei dazi è stato ribaltato in tutto o in parte sui clienti, il rimborso potrebbe generare l’obbligo — contrattuale o commerciale — di restituire o accreditare tali importi. È opportuno verificare le clausole contrattuali di tariff pass-through.

Conclusioni e next steps 

Alla luce di quanto sopra, il percorso verso il rimborso dei dazi IEEPA, pur essendo stato formalmente avviato dalle autorità statunitensi, presenta ancora diversi profili di complessità e incertezza — sia sul piano operativo che sotto il profilo contabile, fiscale e contrattuale. L’ammissibilità delle singole entry, le tempistiche di liquidazione, l’evoluzione del contenzioso e l’implementazione progressiva della procedura CAPE richiedono un approccio strutturato e una valutazione puntuale caso per caso.
In questo contesto, risulta fondamentale:
  • verificare preliminarmente l’eleggibilità delle dichiarazioni doganali e il corretto set‑up operativo (ACE);
  • raccogliere, organizzare e conservare in modo sistematico tutta la documentazione richiesta da CBP a supporto delle transazioni e delle dichiarazioni doganali (es. entry summaries, proof of payment, documentazione contrattuale e commerciale), anche in vista di eventuali richieste integrative o verifiche successive;
  • valutare con attenzione il trattamento contabile del potenziale rimborso e il relativo impatto sul bilancio;
  • analizzare le conseguenze fiscali dirette e indirette, incluse le imposte statali;
  • riconsiderare eventuali implicazioni in ambito transfer pricing;
  • esaminare le clausole contrattuali relative al ribaltamento dei dazi sulle controparti.
Rimaniamo a disposizione, con una task force multidisciplinare, per supportare l’analisi dei profili di maggiore complessità, contribuire al chiarimento degli aspetti ancora incerti e valutare le potenziali implicazioni derivanti dall’evoluzione del quadro normativo, giurisprudenziale e interpretativo.

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Francesco Pizzo

Customs Partner | PwC Italy |  + posts

Dal 2003 Francesco assiste società multinazionali in materia di imposte indirette nazionali e internazionali. È specializzato in IVA, dazi doganali, accise e imposte ambientali. Assiste i clienti durante le verifiche e i contenziosi in materia di imposte indirette.

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Alessandro Di Stefano

Partner | PwC Italy |  + posts

Alessandro ha una vasta esperienza nella consulenza alle imprese che investono in Italia. Attualmente è basato presso la sede di Milano, dopo aver trascorso 3 anni e mezzo presso l'International Tax Desk di PwC a New York.

Lorenzo Ontano

Director | PwC Italy |  + posts
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Giuseppe Falduto

Director | US Tax Desk | PwC Italy |  + posts
Giuseppe Falduto è attualmente Tax Director del team International Tax e responsabile dell'US Tax Desk di PwC TLS, sede di Milano. Giuseppe ha fatto parte del team Global Tax Structuring presso l'ufficio di PwC New York.