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Incentivi per l’accesso ai mercati dei capitali

Incentivi per l’accesso ai mercati dei capitali

A cura di Cristina Cengia, Alessandro Annunziata, Giovanni Cingolani

In considerazione del contesto macroeconomico mondiale degli ultimi anni, anche l’Italia ha registrato una contrazione nelle operazioni di quotazione nei mercati dei capitali (sia in termini di numero di operazioni sia di valore raccolto in quotazione) e, in generale, una diminuzione degli investimenti nel tessuto economico nazionale, come noto caratterizzato per la maggior parte da piccole e medie imprese.

Al fine di contrastare questo fenomeno, il legislatore nazionale è intervenuto adottando una serie di misure per risollevare le società italiane, soprattutto PMI, tra cui è possibile citare:

  • Quota Lombardia; e
  • il Bonus IPO.

Di seguito si analizzeranno i principali elementi che caratterizzano ciascuna delle citate misure di incentivazione.

Quota Lombardia

Tale misura di incentivazione ha come obiettivo quello di finanziare i costi di consulenza per le PMI lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un percorso di patrimonializzazione mediante la quotazione sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), quali Euronext Growth Milan. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall’agevolazione le PMI che alla data di presentazione della domanda:

  • siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;
  • abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso per la quotazione in un MTF con un aumento di capitale pari almeno al 50% dell’offerta pubblica iniziale (IPO) [1].
  • abbiano sede legale e operativa in Lombardia alla data dell’avviso di ammissione e inizio negoziazione adottato dal soggetto gestore del MTF.

Tale requisito deve essere mantenuto per almeno tre anni dall’ultima erogazione del contributo regionale. Non sono ammissibili le società che a seguito dell’avviso di ammissione e inizio negoziazione non avviano entro 180 giorni le negoziazioni (imprese sospese prima di avviare la negoziazione).

L’agevolazione è concessa nella forma di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un limite massimo di Euro 600 mila di cui:

  • massimi Euro 300 mila per i costi legati all’ammissione alle negoziazioni (da rendicontare entro 60 giorni dall’approvazione del provvedimento di concessione del contributo);
  • massimi Euro 100 mila per anno (da rendicontare entro il 30 giugno dell’anno successivo) per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione sostenuti nei tre anni successivi alla stessa ed entro il 30 giugno 2028.

Per completezza si segnala che nel caso in cui il processo di quotazione non si concluda positivamente l’impresa non è ammessa al contributo.

Il contributo verrà erogato da Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, in più tranches annuali a saldo entro 80 giorni dalla presentazione di ciascuna delle rendicontazioni annuali.

In particolare si segnala che fra i costi finanziabili rientrano anche i costi di consulenza relativi all’ammissione alle negoziazioni su MTF e i costi di consulenza correlati alla quotazione sostenuti nei tre anni successivi alla stessa (fermo restando il termine ultimo per la trasmissione delle rendicontazioni al 30 giugno 2028, salvo proroghe). I servizi in questione non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari della società connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Dalla documentazione fiscale e dai contratti o lettere di incarico deve emergere che l’attività di consulenza è stata svolta per la quotazione.

Quota Lombardia è cumulabile, tra l’altro, con il credito di imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute in quotazione (per la cui descrizione si rimanda infra) nel limite di Euro 300.000 e sempre nel rispetto del 50% dei costi ammissibili di cui dal Regolamento (UE) 651/2014.

I fondi stanziati a copertura di tale incentivo sono pari a Euro 12 milioni per l’anno 2025, Euro 9,6 milioni per il 2026 ed Euro 3,4 milioni per il 2027.

La domanda di erogazione va presentata entro il 30 dicembre 2027.

Con particolare riferimento alle spese che possono essere coperte mediante il ricorso a tale incentivo è possibile citare, tra le altre, quelle sostenute per:

  • l’implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione;
  • la redazione del piano industriale;
  • la redazione del documento di ammissione o dei documenti per il collocamento presso investitori qualificati;
  • l’attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattuali strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
  • l’attività dell’intermediario incaricato di esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita, nonché i corrispettivi dovuti al gestore del mercato su cui si procederà a richiedere l’ammissione e quelli eventualmente dovuti ad autorità di vigilanza.

Tutte le spese ammissibili possono beneficiare dell’incentivo se sostenute e quietanzate dal giorno successivo alla data della domanda e prima della presentazione della rendicontazione, al netto dell’IVA.

Non possono richiedere tali misure di incentivazione le società che, inter alia:

  • siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
  • si occupino di produzione e/o promozione del gioco d’azzardo o delle attrezzature a questo correlate;
  • siano attive nel settore della pornografia;
  • siano destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;
  • non siano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

L’avvio delle attività propedeutiche all’ammissione alle negoziazioni deve essere successivo alla presentazione della domanda intendendo per «avvio dei lavori» la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile il processo di quotazione. I lavori preparatori quali la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Tali previsioni fanno riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2, par. 23, del Regolamento (UE) 651/2014, relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Bonus IPO

Di segno analogo a Quota Lombardia è il credito di imposta previsto dalla Legge di bilancio 2018, rinnovato fino al 2027 dalla Legge di bilancio 2025 (Bonus IPO).

Il Bonus IPO è indirizzato a PMI con sede legale e operativa in Italia che vogliano procedere alla quotazione su un mercato regolamentato o un MTF di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Tale incentivo si traduce in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per un importo massimo del 50% dei costi complessivamente sostenuti per l’ammissione a quotazione, fino a un importo massimo di Euro 500.000. Saranno coperti i costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2027, con un limite massimo di Euro 6 milioni per l’anno 2025 e di Euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa; e
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Con apposita circolare (23 dicembre 2020, n. 32) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in deroga al generale criterio della assimilazione tra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, tale assimilazione non opera con riguardo alle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative, con la conseguenza che le start-up innovative le cui azioni siano quotate su un mercato regolamentato o su un MTF non potranno beneficiare degli incentivi qui elencati, mentre le PMI – che possono considerarsi innovative solo se le relative azioni non sono quotate su mercati regolamentati – potranno usufruire delle relative esenzioni anche se le loro azioni sono quotate su un MTF.


[1] Nell’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS) l’operazione di offerta titoli deve avere ad oggetto azioni di nuova emissione per almeno il 50% dell’offerta pubblica iniziale.

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Contatta Cristina Cengia – Partner, PwC TLS

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