Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook
Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook
A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa nazionale
Tutela della clientela
Comunicazione Banca d’Italia
In data 12 aprile 2024 Banca d’Italia ha reso noto di aver inviato agli intermediari una comunicazione volta a richiamare l’attenzione ad una maggior tutela della clientela nell’ambito delle operazioni di cessione dei rapporti giuridici.
L’Autorità ha richiamato la “significativa rimodulazione dei modelli di business e delle strategie organizzative e distributive degli intermediari” avvenuta negli ultimi anni e le conseguenti problematiche per i clienti che si sono presentate nell’ambito delle operazioni di cessione dei rapporti giuridici, riguardanti sia la carente informativa ricevuta sia i limiti alla piena operatività dei propri prodotti e servizi, anche a causa del mancato rispetto delle previsioni dei contratti.
Pertanto, Banca d’Italia ha richiamato gli operatori sull’esigenza di considerare in modo adeguato le esigenze dei clienti, sin dal momento in cui pianificano le operazioni di cessione dei rapporti giuridici.
La finalità è quella di prevenire possibili disagi per i clienti, i quali dovrebbero essere messi nelle condizioni di comprendere appieno gli effetti della cessione sui propri rapporti e, quindi, valutare se proseguire il rapporto con il nuovo intermediario ovvero se interromperlo, modificarlo o proseguirlo con altro operatore, attraverso operazioni di rinegoziazione, surroga, recesso o estinzione anticipata.
Tutela della clientela nell’ambito di operazioni di cessione dei rapporti giuridici Leggi di più sul sito della Banca d’Italia
Trasmissione informazioni anagrafiche
Regolamento Ivass
Ad esito della consultazione pubblica tenutasi tra giugno e agosto 2023, Ivass ha pubblicato il Regolamento n. 55 recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli art. 190 e 190-bis del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (CAP).
Gli obblighi informativi di cui agli artt. 190 e 190-bis del CAP sono necessari per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e per finalità di tipo statistico, per le quali diventano fondamentali la tempestività di acquisizione e la qualità del dato.
Il quadro regolamentare attuale già prevede l’obbligo, in capo alle imprese, di comunicare ad Ivass i dati anagrafici dei soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione, nonché di controllo; tuttavia, il framework normativo di riferimento risulta frammentato, soprattutto con riguardo alle modalità di trasmissione delle informazioni anagrafiche.
Pertanto, Ivass ha ritenuto necessario definire disposizioni regolamentari di dettaglio volte a definire criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni con il duplice obiettivo di assicurare scelte omogenee e di conferire adeguata efficacia, trasparenza e sicurezza all’intero processo di comunicazione dei dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che ricoprono incarichi sociali e di controllo.
In tal senso, è stata realizzata la nuova procedura informatica denominata “Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi” o “RIGA” per la gestione dei dati anagrafici: tale procedura innova le modalità operative per la raccolta delle informazioni dai soggetti vigilati, in coerenza con le indicazioni contenute nelle norme vigenti.
Già nel 2020, attraverso la pubblicazione di due Lettere al mercato, l’Autorità aveva anticipato le nuove misure di trasmissione delle informazioni anagrafiche, avviando la fase di “parallelo operativo” che ha consentito agli enti segnalanti di acquisire familiarità con il nuovo strumento informatico e di perfezionare il funzionamento e l’operatività dell’applicativo informatico per la trasmissione telematica dei dati anagrafici e societari.
Il nuovo Regolamento, composto da tre Parti, definisce in dettaglio le informazioni gestite con l’applicativo RIGA, in particolare quelle anagrafiche e societarie sulle imprese e sui gruppi, con precisazioni anche in materia di trattamento e conservazione dei dati.
Nelle “disposizioni finali” è previsto che le imprese si adeguino alle previsioni del Regolamento entro il termine del 30 giugno 2024, accertando che le informazioni anagrafiche e societarie, ad essi riferite, siano corrette e complete.
Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento n. 55 dell’11 aprile 2024 recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli art. 190 e 190-bis del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni Scopri di più sul sito ivass.it
