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Imposta di consumo sugli oli lubrificanti

Imposta di consumo sugli oli lubrificanti

La Cassazione valorizza il ruolo del destinatario effettivo nelle operazioni intra-UE

A cura di Francesco Pizzo, Andrea Primerano, Edoardo Baini

Con l’Ordinanza n. 9523/2026 del 14 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’individuazione del soggetto obbligato al versamento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti (codici NC da 27101981 a 27101999, soggetti a imposta di consumo in Italia quando sono destinati messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione) di provenienza UE.

La vicenda esaminata dalla Corte riguardava operazioni di acquisto intra-UE di oli lubrificanti realizzate mediante triangolazione, nell’ambito delle quali la società ricorrente sosteneva di essere un mero secondo cessionario delle merci e che i soggetti passivi ai fini dell’imposta di consumo fossero, invece, altre società stabilite in Italia coinvolte nel ciclo commerciale in qualità di promotrici delle operazioni.

Proprio tale articolazione della filiera commerciale ha posto al centro della controversia l’individuazione del soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta di consumo.

Sebbene la qualificazione ai fini IVA delle operazioni triangolari UE preveda che la prima cessione, tra il soggetto UE e il primo cessionario italiano (UE —> IT1), sia qualificabile ai fini IVA come una operazione intra-UE e la seconda operazione, tra il primo cessionario italiano ed il secondo (IT1 —> IT2), sia qualificabile come una cessione domestica rilevante ai fini IVA in Italia, la Cassazione ha, tuttavia, valorizzato le risultanze della documentazione di trasporto CMR, dalla quale emergeva che il destinatario effettivo della movimentazione intra-UE degli oli lubrificanti era effettivamente la società ricorrente. Infatti, l’olio lubrificante è era stato trasportato direttamente via gomma, scortato da documento CMR, al soggetto IT2, (i.e., UE —> IT2).

 Da tale elemento è stata fatta discendere la riferibilità alla stessa della prima immissione in consumo nel territorio nazionale e, quindi, dell’obbligo di pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. b-2), del T.U. n. 504/1995 (i.e., Testo Unico Accise).

La pronuncia offre uno spunto di particolare interesse per gli operatori che acquistano oli lubrificanti nell’ambito di catene commerciali complesse, poiché conferma che l’individuazione del soggetto obbligato non può essere risolta sulla sola base della struttura contrattuale dell’operazione o della sequenza formale delle fatture. Occorre, invece, coordinare il dato fiscale dell’acquisto intra-UE con il dato fattuale della movimentazione e della ricezione della merce, non rilevando soltanto chi, nella corretta qualificazione dell’operazione intra-UE, assume la posizione di acquirente intra-UE, ma anche chi materialmente riceve il bene proveniente da un altro Stato membro e procede, quindi, all’immissione in consumo del prodotto nel territorio nazionale.

Nel caso esaminato, la Corte, infatti, ha ritenuto non censurabile l’accertamento compiuto dai giudici di merito, secondo cui la documentazione CMR individuava nella ricorrente il reale destinatario della spedizione. Da tale elemento è stata fatta discendere la riferibilità alla società dell’immissione in consumo e, quindi, dell’obbligo di pagamento dell’imposta.

In termini operativi, gli operatori del settore dovranno quindi prestare particolare attenzione alla coerenza tra contratti, fatture, documenti di trasporto e registrazioni contabili, poiché eventuali disallineamenti possono incidere sull’attribuzione dell’obbligo di assolvimento dell’imposta di consumo.

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Francesco Pizzo

Tax Partner | PwC Italy |  + posts

Dal 2003 Francesco assiste società multinazionali in materia di imposte indirette nazionali e internazionali. È specializzato in IVA, dazi doganali, accise e imposte ambientali. Assiste i clienti durante le verifiche e i contenziosi in materia di imposte indirette.

Andrea Primerano

Tax Director | PwC Italy |  + posts