Rassegna su temi fiscali e legali per Energy e Utilities – Luglio 2026
Rassegna su temi fiscali e legali per Energy e Utilities – Luglio 2026
A cura di Maurizio Pavia, Francesco Pizzo, Piera Penna, Magda Serriello, Federica De Luca, Annalisa Di Ruzza
Sezione fiscale
Un nuovo interpello in tema di trattamento fiscale degli strumenti derivati
Nel mese di giugno l’Agenzia ha pubblicato una risposta ad interpello in tema di inerenza di derivati su commodities sottoscritti da un soggetto operante nel settore della produzione e commercializzazione di energia. La risposta offre interessanti spunti di riflessione.
In estrema sintesi, all’operatore istante risulta riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate l’inerenza ai fini IRES dei differenziali negativi da valutazione di derivati su commodity energetiche anche per operazioni prive di finalità di copertura, bensì con finalità di massimizzazione del margine.
L’Agenzia precisa che il sindacato di inerenza non è automatico e va verificato caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dello strumento, dell’operatività del contribuente e delle esigenze che il derivato soddisfa rispetto all’attività esercitata. Tra gli elementi rilevanti, l’Agenzia valorizza la prova che il derivato persegua anche una finalità di gestione del rischio di mercato tipico dell’attività, anche se manca la formale documentazione di hedge accounting e il contratto resta contabilmente e fiscalmente “speculativo”. L’Agenzia considera rilevante che l’attività in derivati si collochi nel contesto della funzione aziendale deputata a massimizzare il risultato economico complessivo dell’attività di approvvigionamento, produzione, dispacciamento e vendita dell’energia, nonché di analisi e monitoraggio dei prezzi delle commodities.
Derivati su commodities con finalità di copertura
Irrilevanza ai fini IRAP del differenziale negativo secondo la Cassazione
Con la sentenza n. 18954 del 10 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul trattamento, ai fini IRAP, dei differenziali negativi derivanti da contratti swap su greggio e prodotti petroliferi stipulati da una società operante nella commercializzazione di commodities energetiche. Il contenzioso era nato da una verifica relativa al periodo di imposta 2007 conclusasi con il recupero a tassazione di ingenti importi a titolo di IRAP, oltre a sanzioni ed interessi.
La società – OIC adopter-aveva contabilizzato i differenziali negativi tra i componenti della gestione caratteristica, ritenendo che i derivati fossero funzionali alla copertura del rischio di oscillazione dei prezzi delle merci trattate. L’Ufficio, invece, ha sostenuto che, in assenza di scambio fisico delle merci, tali contratti dovevano essere qualificati come operazioni finanziarie, con imputazione dei relativi differenziali alla voce C) del conto economico, con conseguente irrilevanza ai fini della base imponibile IRAP.
Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione del primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, affermando che il differenziale negativo di un contratto finanziario swap, anche se concluso con finalità di copertura, mantiene natura di onere finanziario e deve essere classificato nella voce C) dell’art. 2425 c.c. Ne deriva l’esclusione dal calcolo del valore della produzione netta IRAP ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 446/1997. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della Società.
Benché la sentenza sia degna di nota, vale la pena di ricordare che la lite in esame si riferiva ad un anno di imposta con un contesto normativo non sovrapponibile a quello attuale, con particolare riferimento a quello contabile in quanto precedente all’introduzione dell’OIC32 e all’aggiornamento degli altri principi contabili.
La Corte di Cassazione sulla qualificazione di terreni agricoli ai fini dell’imposta di registro
Con l’ordinanza n. 20757 del 18 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato la qualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di un terreno agricolo compreso nella cessione di un ramo d’azienda relativo a un impianto di distribuzione carburanti.
La controversia nasceva dalla diversa tassazione del terreno, sul quale era stata autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante, qualificato dall’Agenzia delle Entrate come agricolo e non edificabile.
La Corte ha ribadito che la natura edificabile di un’area deve essere verificata esclusivamente sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006. Nel caso esaminato, il terreno risultava classificato dal PRG come zona agricola.
Secondo i giudici, la presenza di autorizzazioni, permessi di costruire e altri titoli necessari alla realizzazione di un distributore di carburanti non modifica la destinazione urbanistica del suolo. La possibilità di realizzare un impianto carburanti su terreno agricolo costituisce infatti un mero adattamento consentito dalla normativa di settore e non una variante urbanistica.
Ne consegue che il terreno conserva la propria qualificazione agricola anche se destinato a ospitare un impianto regolarmente autorizzato.
Pertanto, nei trasferimenti onerosi aventi a oggetto tali terreni continua ad applicarsi il regime previsto per i terreni agricoli, inclusa l’aliquota del 15% prevista dall’art. 1, comma 3, della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 nei casi applicabili. La sentenza è rilevante per le operazioni di trasferimento di immobili o aziende che comprendono terreni agricoli interessati da autorizzazioni per infrastrutture o attività commerciali specifiche.
La Cassazione sull’agevolazione del “compendio unico”
Decadenza in caso di affitto dei terreni agricoli entro il periodo decennale di vincolo
Con l’ordinanza n. 15583 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’agevolazione prevista per l’acquisto di terreni agricoli destinati a costituire un “compendio unico” viene meno qualora l’acquirente conceda in affitto, anche solo parzialmente, i terreni agevolati entro il periodo di dieci anni successivo all’acquisto. Secondo la Corte, la concessione in godimento a terzi è incompatibile con l’impegno assunto dal beneficiario di coltivare o condurre direttamente il fondo e determina la decadenza dal beneficio fiscale.
Il contribuente aveva acquistato nel 2009 terreni agricoli beneficiando del regime agevolativo previsto per la costituzione del compendio unico ex art. 5-bis del D.Lgs. 228/2001. Successivamente, due particelle catastali erano state concesse in affitto a terzi.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, ritenendo violato l’impegno alla conduzione diretta e al mantenimento del compendio per il periodo decennale richiesto dalla legge. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva accolto le ragioni del contribuente, valorizzando il fatto che il fondo fosse sostanzialmente rimasto unitario e nell’ambito familiare. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per Cassazione, la quale accoglie integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassa la sentenza favorevole al contribuente.
In particolare, secondo la Corte:
- l’agevolazione è subordinata all’impegno personale dell’acquirente a coltivare o condurre direttamente il compendio per almeno dieci anni;
- la disponibilità diretta del fondo costituisce un requisito essenziale del beneficio;
- la concessione in affitto integra una forma di dismissione incompatibile con l’impegno assunto;
- il recupero a tassazione ordinaria opera almeno con riferimento alla parte di compendio interessata dalla cessione del godimento.
Imposta di consumo sugli oli lubrificanti: rileva il destinatario effettivo nelle operazioni intra-UE
Con l’Ordinanza n. 9523/2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’individuazione del soggetto obbligato al versamento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di provenienza UE. La vicenda riguardava operazioni di acquisto intra-UE realizzate mediante triangolazione, nell’ambito delle quali la società ricorrente sosteneva di essere un mero secondo cessionario, mentre altre società italiane avrebbero assunto il ruolo di promotrici delle operazioni.
La Cassazione ha tuttavia valorizzato le risultanze della documentazione di trasporto CMR, dalla quale emergeva che il destinatario effettivo della movimentazione intra-UE degli oli lubrificanti era la società ricorrente. Da tale elemento è stata fatta discendere la riferibilità alla stessa della prima immissione in consumo nel territorio nazionale e, quindi, dell’obbligo di pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. b-2), del TUA.
La pronuncia conferma che, nelle catene commerciali complesse, l’individuazione del soggetto obbligato non può dipendere soltanto dalla struttura contrattuale dell’operazione o dalla sequenza formale delle fatture. Occorre, invece, coordinare il dato fiscale dell’acquisto intra-UE con il dato fattuale della movimentazione e della ricezione della merce. In termini operativi, gli operatori del settore dovranno quindi prestare particolare attenzione alla coerenza tra contratti, fatture, documenti di trasporto e registrazioni contabili, poiché eventuali disallineamenti possono incidere sull’attribuzione dell’obbligo di assolvimento dell’imposta di consumo.
Sezione Legale
PPA da fonti rinnovabili: conclusa la consultazione pubblica GSE sul nuovo meccanismo
Il GSE ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere contributi sull’attuazione del nuovo meccanismo di promozione dei Power Purchase Agreements (“PPA”) previsto dall’articolo 4 del D.L. Bollette. Il termine per la presentazione dei contributi, previsto inizialmente al 30 giugno 2026, è stato successivamente prorogato all’8 luglio 2026.
I PPA, ossia contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono individuati dal GSE come strumenti in grado di favorire la stabilizzazione dei costi energetici, la programmazione degli investimenti, la decarbonizzazione dei consumi e lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile.
L’iniziativa costituisce un passaggio preliminare alla predisposizione delle future Regole Operative del GSE, che saranno sottoposte all’approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”).
La consultazione riguarda, tra l’altro, i requisiti di qualificazione delle controparti, il funzionamento della Bacheca PPA, le attività di supporto alla contrattazione e le modalità di intervento del GSE quale garante di ultima istanza in caso di inadempimento di una delle parti del contratto.
Una volta chiusa la consultazione particolare attenzione sarà rivolta alle future Regole Operative del GSE – sottoposte all’approvazione del MASE, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – che disciplineranno il funzionamento concreto del sistema, il ruolo di Acquirente Unico S.p.A. e i meccanismi di garanzia previsti a supporto dei PPA.
Un assetto definito del meccanismo dei PPA dovrebbe contribuire a favorire una più ampia diffusione dei contratti di lungo termine nel mercato italiano dell’energia rinnovabile.
BPA per i clienti hard-to-abate
Il Decreto Carburanti-ter rinvia l’applicazione delle nuove regole introdotte dal DL Bollette
Con la legge 25 giugno 2026, n. 113, di conversione del c.d. Decreto Carburanti-ter (D.L. 30 aprile 2026, n. 63), il legislatore è intervenuto sul regime dei Biomethane Purchase Agreements (BPA) destinati ai clienti finali operanti nei settori industriali difficili da decarbonizzare (c.d. hard-to-abate).
La modifica non incide sul contenuto sostanziale della disciplina introdotta dall’art. 11 del DL Bollette, ma ne differisce l’applicazione temporale. In particolare, l’art. 1, comma 4-quater, della legge di conversione sostituisce il riferimento al “trentesimo” giorno con quello al “centoventesimo” giorno, posticipando il momento a partire dal quale trovano applicazione le nuove regole previste per i contratti interessati (ossia dal 17 agosto 2026).
La norma stabilisce inoltre che restano fermi gli effetti già prodotti con riferimento ai contratti sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione.
L’intervento si configura come una misura di carattere transitorio e operativo che, da un lato, consente agli operatori un periodo più ampio per adeguarsi al nuovo quadro regolatorio senza modificarne l’impianto sostanziale e, dall’altro, chiarisce con certezza che i precedenti contratti BPA sottoscritti prima dell’entrata in vigore del nuovo regime non necessitano di adeguamento.
La Corte Costituzionale conferma il divieto del fotovoltaico a terra sui terreni agricoli
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 127/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate come agricole.
La Corte conferma la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, riconoscendo che la transizione energetica e il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili devono essere perseguiti attraverso un bilanciamento ragionevole tra la promozione delle fonti rinnovabili, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del suolo agricolo, senza attribuire carattere assoluto ad alcuno degli interessi coinvolti.
Secondo la Consulta, la disciplina censurata rappresenta una scelta legislativa non irragionevole né sproporzionata, volta a preservare la destinazione agricola dei terreni senza precludere in modo assoluto lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il divieto riguarda infatti gli impianti con moduli collocati a terra, mentre resta ferma la possibilità di ricorrere a soluzioni tecnologiche compatibili con la continuità dell’attività agricola, quali gli impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente elevati (nel senso di cui all’articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2024).
La sentenza ribadisce inoltre che la classificazione urbanistica del terreno costituisce un criterio oggettivo e stabile per individuare la vocazione agricola delle aree, prescindendo dal loro utilizzo contingente o dall’eventuale stato di degrado. La tutela accordata dal legislatore riguarda non solo le produzioni agricole di particolare pregio, ma l’intero patrimonio agricolo nazionale e la sua potenziale destinazione produttiva.
Open Season e connessioni alla rete: il nuovo modello di allocazione della capacità
A fine giugno 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato la consultazione sullo schema di decreto attuativo dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (c.d. Decreto Bollette). Il provvedimento introduce il nuovo sistema di connessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, con l’obiettivo di superare la saturazione virtuale della rete e rendere più efficiente l’allocazione della capacità disponibile.
La principale innovazione consiste nel superamento del modello First Come, First Served in favore del principio First Permitted, First Connected, che collega l’assegnazione definitiva della capacità all’effettivo conseguimento del titolo autorizzativo o abilitativo.
In particolare:
- la capacità non viene assegnata definitivamente al momento della richiesta di connessione;
- la priorità è riconosciuta ai progetti che conseguono il titolo autorizzativo;
- si riduce il fenomeno dell’occupazione della capacità da parte di iniziative che non raggiungono la fase realizzativa
Elemento centrale del nuovo sistema è la procedura di Open Season, attraverso la quale Terna pubblicherà periodicamente la capacità disponibile e le relative soluzioni di connessione.
Nell’ambito della procedura:
- i richiedenti potranno selezionare le soluzioni tecniche rese disponibili da Terna;
- saranno individuati sia i punti di connessione immediatamente disponibili sia quelli subordinati alla realizzazione di nuove opere di rete;
- il Portale Terra assicurerà trasparenza e tracciabilità delle informazioni relative alle richieste di connessione e alla capacità disponibile.
Lo schema distingue tra Attestazione della soluzione di connessione e Riserva della capacità di rete.
L’Attestazione consente l’avvio del procedimento autorizzativo, ma non attribuisce alcun diritto definitivo sulla capacità richiesta. L’assegnazione della capacità e del relativo punto di connessione avviene soltanto dopo il conseguimento del titolo autorizzativo, secondo il principio First Permitted, First Connected.
Le principali novità della Legge Regionale 3 giugno 2026, n. 11
Disposizioni in materia di insediamento di centri dati
In data 20 giugno 2026, con l’entrata in vigore della L.R. n. 11/2026, la Lombardia è diventata la prima regione in Italia a dotarsi di un autonomo quadro normativo finalizzato a disciplinare la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei data center sul proprio territorio.
L’art. 2 della L.R. n. 11/2026 individua le priorità insediative ed energetico-ambientali cui è informata la disciplina regionale, definendo i criteri di sostenibilità e i requisiti qualificanti che gli operatori sono tenuti a osservare nella progettazione di nuovi insediamenti o nell’ampliamento di quelli esistenti e il cui recepimento costituisce presupposto per l’accesso al sistema delle misure premiali. Le priorità individuate dalla disposizione sono la localizzazione in aree di rigenerazione; la neutralità carbonica dell’approvvigionamento energetico; il recupero e valorizzazione del calore di scarto; l’efficienza idrica e tutela della risorsa potabile. Inoltre, la norma prevede la facoltà dei Comuni di introdurre, nell’ambito della propria disciplina urbanistica, ulteriori misure premiali coerenti con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dalla legge. L’art. 5 della L.R. n. 11/2026 definisce la qualificazione urbanistica dei data center introducendo una soglia netta in base alla potenza richiesta di connessione: superiore a 5 MW, la destinazione d’uso è produttiva; pari o inferiore a 5 MW, la destinazione d’uso può essere produttiva, terziaria e direzionale. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione e della definizione delle dotazioni territoriali, i data center sono qualificati come insediamenti di carattere produttivo.
Per gli operatori, la nuova disciplina impone un approccio progettuale integrato, che trascende la mera valutazione tecnica degli impianti e orienta la fase di progettazione verso il conseguimento delle priorità energetico-ambientali individuate dal legislatore regionale. La predisposizione della documentazione richiesta in sede di presentazione del progetto di nuovo insediamento o di ampliamento, e in particolare della relazione energetica, riveste carattere sostanziale, e non meramente formale, ai fini dell’istruttoria. L’adozione, sin dalla fase progettuale, di soluzioni conformi alle migliori tecnologie disponibili (“BAT”) concorre a garantire maggiore efficienza al procedimento autorizzatorio, riducendo i margini di incertezza istruttoria nonché il rischio di prescrizioni o oneri aggiuntivi, ivi comprese le eventuali misure compensative connesse a un consumo di suolo non conforme ai criteri stabiliti dalla disciplina regionale. In definitiva, la disciplina regionale offre agli operatori un duplice ordine di vantaggi: da un lato, maggiore chiarezza e prevedibilità nella fase di predisposizione del progetto, grazie a criteri qualificanti puntualmente individuati dal legislatore; dall’altro, tempi più rapidi e certi nell’interlocuzione con la pubblica amministrazione, resi possibili dal coordinamento istituzionale e dalla semplificazione procedurale introdotti dalla legge. La L.R. n. 11/2026 per i Comuni rappresenta un’occasione di riqualificazione territoriale e di programmazione. Detta Legge inquadra i data center come potenziali strumenti di rigenerazione urbana e di transizione ecologica locale. Un primo profilo di rilievo riguarda la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente: incentivando l’insediamento in aree dismesse o sottoutilizzate. Un secondo profilo attiene all’integrazione dei sistemi di recupero termico ed un terzo profilo riguarda la discrezionalità pianificatoria riconosciuta agli enti locali.
La piena operatività della disciplina è subordinata all’adozione di diversi provvedimenti attuativi da parte della Giunta regionale.