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Incentivo alla stabilizzazione 2026 per le trasformazioni a tempo indeterminato

Incentivo alla stabilizzazione 2026 per le trasformazioni a tempo indeterminato

A cura di Marzio Scaglioni e Silvia Capobianco

L’INPS ha completato il quadro applicativo dell’“Incentivo alla stabilizzazione”, una delle principali misure introdotte dal Decreto Lavoro 2026 per favorire l’occupazione giovanile stabile.

Grazie alle indicazioni fornite con la Circolare n. 72/2026 e al successivo Messaggio n. 2518/2026, i datori di lavoro privati possono presentare le domande per accedere all’esonero contributivo previsto per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.

Il beneficio è riconosciuto per le trasformazioni effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 a favore di giovani che non abbiano ancora compiuto 35 anni alla data della trasformazione e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

Per accedere all’incentivo, il contratto a termine deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi ed essere trasformato senza soluzione di continuità.

Spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ma restano esclusi dall’ambito applicativo i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente e i lavoratori con qualifica dirigenziale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di spettanza dell’esonero. Oltre al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, è necessario garantire la regolarità contributiva, l’applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi e la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Inoltre, i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti la trasformazione e, nei sei mesi successivi, non devono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, pena la revoca del beneficio.

Il Messaggio INPS n. 2518/2026 ha reso operativa la misura, confermando l’apertura delle domande tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) e fornendo le istruzioni per la gestione dell’esonero nei flussi Uniemens.

Lo stesso provvedimento ha inoltre chiarito che, nei casi di trasformazione o stabilizzazione del rapporto entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, continua a trovare applicazione il meccanismo di restituzione del contributo addizionale NASpI dell’1,40% previsto dalla normativa vigente.

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi riferiti al medesimo rapporto di lavoro, ma resta compatibile con alcune misure di diversa natura, come l’agevolazione per la certificazione della parità di genere, gli sgravi che incidono esclusivamente sulla contribuzione a carico del lavoratore e con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

La nuova misura rappresenta un’importante opportunità per le imprese che intendano consolidare rapporti di lavoro già in essere, riducendo significativamente il costo del lavoro e favorendo percorsi di occupazione stabile per i giovani.

Marzio Scaglioni

Tax Partner | PwC Italy |  + posts