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Componenti importati con spedizioni scaglionate: per il Tribunale UE si classificano come prodotto finito

Componenti importati con spedizioni scaglionate: per il Tribunale UE si classificano come prodotto finito

A cura di Lorenzo Ontano, Edoardo Baini e Federica Stranieri

Con la sentenza resa nella causa T-529/25, Prestige Rijwielen, del 7 ottobre 2026, il Tribunale dell’UE ha stabilito che l’importazione di parti di e-bike destinate, dopo l’immissione in libera pratica, a essere assemblate in un prodotto finito va considerata, ai fini della classificazione doganale, come importazione del prodotto completo presentato smontato o non montato, anche se i componenti sono dichiarati con spedizioni scaglionate nell’arco di più mesi, a condizione che da fattori oggettivi risulti che essi costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali del bene finito.

La vicenda trae origine dai dazi antidumping e compensativi definitivi sulle biciclette elettriche originarie della Cina (sottovoce NC 8711 60 10), che non colpiscono invece le parti e gli accessori della voce 8714. Tra gennaio 2019 e aprile 2021 un importatore belga ha presentato, tramite il proprio rappresentante, 27 dichiarazioni presso lo stesso ufficio doganale per telai, forcelle, motori e altri componenti acquistati da due fornitori cinesi, dichiarati come parti.

L’amministrazione doganale ha ricostruito sei gruppi di dichiarazioni, collegati fra loro dallo stesso numero di riferimento nelle fatture, idonei a costituire e-bike complete, contestando dazi evasi per oltre 2,9 milioni di euro; la Procura europea ha avviato anche un’azione penale e, in primo grado, il Tribunale di Anversa ha condannato l’importatore e un suo esponente. In appello, la Corte d’appello di Anversa ha chiesto se la regola generale 2, lett. a), per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata sui beni «smontati o non montati» si applichi anche a componenti dichiarati separatamente nell’arco di più mesi.

Il Tribunale, cui la Corte ha trasmesso il rinvio, ha risposto affermativamente sulla base di alcune considerazioni, ricordando in via preliminare che spetta al giudice nazionale procedere alla classificazione concreta delle merci.

In primo luogo, il testo della regola 2, lett. a), non fissa termini per la presentazione dei componenti; la presentazione simultanea non costituisce quindi una conditio sine qua non, ma soltanto un indizio da valutare insieme alle altre circostanze pertinenti.

In secondo luogo, la nota complementare 3 della sezione XVI e la nota complementare 2 della sezione XVII NC, che ammettono gli invii scaglionati per talune merci «a richiesta del dichiarante», pur non riguardando i componenti in esame, confermano secondo il Tribunale che la simultaneità non è sempre indispensabile.

In terzo luogo, richiamando la sentenza C-107/22, il Tribunale osserva che un’interpretazione diversa consentirebbe agli importatori di scegliere la classificazione più favorevole mediante una manipolazione relativamente semplice, come la presentazione delle merci in dichiarazioni distinte, a danno della certezza del diritto e della facilità dei controlli.

La pronuncia si discosta dalle conclusioni dell’Avvocato generale Martín y Pérez de Nanclares, presentate il 10 giugno 2026, secondo cui la regola non si applica a componenti non presentati simultaneamente e spetterebbe al legislatore intervenire.

Il Tribunale ha quindi statuito che la regola 2, lett. a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che: “componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso il medesimo ufficio doganale dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, devono essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, e rientrano quindi in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche”.

Tra i fattori oggettivi la sentenza richiama, sulla base della decisione di rinvio, l’acquisto da parte dello stesso destinatario presso lo stesso intermediario, il deposito delle dichiarazioni da parte dello stesso dichiarante presso lo stesso ufficio, la corrispondenza dei componenti a un numero di e-bike complete, i riferimenti di fattura, la cessazione dell’import di prodotti finiti e la proprietà dei componenti in capo al destinatario.

La pronuncia potrebbe generare possibili incertezze sul piano interpretativo, in particolare per l’industria dell’assemblaggio e per gli acquisti da più fornitori in tempi diversi, considerato che l’accertamento dell’«insieme» sembrerebbe operabile soprattutto a posteriori; sul punto il Tribunale ricorda che l’obbligo del dichiarante di fornire informazioni esatte si estende alla determinazione della sottovoce corretta e che le note esplicative consentono di dichiarare sin dalla prima spedizione le parti nella voce doganale del bene completo.

Lorenzo Ontano

Tax Director | PwC Italy | + posts