E-commerce extra-UE e merci di modico valore: le principali novità sugli oneri doganali
E-commerce extra-UE e merci di modico valore: le principali novità sugli oneri doganali
A cura di Lorenzo Ontano, Matteo Zovi e Federica Stranieri
Le vendite a distanza e-commerce da Paesi extra-UE sono a oggi interessate da tre differenti prelievi, contraddistinti da stati di avanzamento molto diversi:
- il 1° luglio 2026 è entrato in vigore il dazio unionale forfettario di 3 euro per articolo, che si applica su ciascuna spedizione di valore intrinseco fino a 150 euro;
- il 1° novembre 2026 è attesa l’introduzione di una tassa di gestione a livello unionale (c.d. handling fee) quantificata in 2 euro per ogni articolo venduto a distanza e immesso in libera pratica in UE, a prescindere dal valore;
- il 1° dicembre 2026 è prevista (a seguito di un differimento di recente attuazione) l’entrata in vigore del contributo italiano di 2 euro per le spedizioni di modico valore fino a 150 euro.
Nel seguito una sintesi aggiornata della situazione attuale e le principali implicazioni operative che ne conseguono.
Dazio doganale unionale forfettario di 3 euro per articolo
Il Regolamento (UE) 2026/382 ha abolito la franchigia daziaria per le spedizioni extra-UE di valore intrinseco fino a 150 euro, introducendo dal 1° luglio 2026 un dazio forfettario temporaneo di 3 euro per articolo.
La definizione di articolo è rinvenibile all’interno dell’art. 1, punto 61), del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, che lo qualifica come “una o più merci di una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se fornita conformemente ai requisiti in materia di dati applicabili alla pertinente dichiarazione doganale o ai dati da fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, la stessa origine”.
Secondo quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 17/2026, tale dazio si applica alle vendite a distanza in regime IOSS e alle merci contenute in spedizioni postali ai sensi dell’articolo 1, punto 24), del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Il dichiarante è il debitore del pagamento del dazio unionale, il cui trattamento fiscale differisce a seconda del regime IVA applicato. A tale riguardo, solo ricorrendo al regime IOSS il dazio di 3 euro non sarà incluso nella base imponibile ai fini IVA; in tutti gli altri casi, l’IVA sarà calcolata su un valore che include il dazio di 3 euro.
Il dazio doganale di 3 euro si qualifica come una misura temporanea, che dovrebbe essere destinata a permanere fino all’istituzione del Customs Data Hub, prevista per il 1° luglio 2028. A partire da tale data, si applicheranno i dazi previsti dalla Tariffa doganale, a seconda della tipologia di bene, per tutte le merci che entreranno in Unione europea.
Handling fee UE di 2 euro per articolo
La handling fee è prevista dal Regolamento (UE) 2026/2108 e dal regolamento delegato adottato dalla Commissione il 21 settembre 2026, che ne fissa l’importo in 2 euro per articolo. Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento (UE) 2026/2108, questa tassa è riscossa dalle autorità doganali “per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci a un regime di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell’ambito delle vendite a distanza”.
In assenza di obiezioni, che il Consiglio e il Parlamento europeo possono avanzare nel corso dei 30 giorni successivi alla notifica dell’atto delegato (22 settembre), è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del regolamento delegato adottato dalla Commissione, e la conseguente applicabilità della handling fee a partire dal 1° novembre 2026. Secondo quanto previsto dall’art. 287, comma 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2026/2108, a partire dal 1° luglio 2028 la tariffa potrà essere ridotta “se l’oggetto dell’immissione in libera pratica è costituito da merci vendute nell’ambito di vendite a distanza da un deposito doganale per le vendite a distanza”.
A differenza del dazio unionale di 3 euro, la handling fee ha come scopo quello di finanziare i costi della gestione e della vigilanza doganale. Dal 1° novembre 2026 il cumulo con il dazio unionale determinerà un prelievo complessivo atteso di 5 euro per articolo.
Contributo italiano di 2 euro per spedizione
L’art. 1, commi 126-128, L. 199/2025 ha introdotto un contributo nazionale di 2 euro per spedizione di valore fino a 150 euro, dovuto dal dichiarante. Per effetto di diversi interventi di rinvio, la decorrenza del contributo è attualmente fissata al 1° dicembre 2026.
A differenza del dazio unionale e della handling fee europea, che si applicano per articolo, il contributo italiano è dovuto per spedizione, a prescindere dal numero e dalla tipologia di articoli contenuti.
Ladefinizione di spedizione è stata fornita dalla Commissione europea nel Capitolo 1, sezione 1.3.4 delle Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico di settembre 2020, che la qualificano come “merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto”.
Il nuovo Codice doganale UE vieta agli Stati membri oneri nazionali analoghi alla handling fee europea: restano quindi dubbi di compatibilità con il diritto unionale e la questione dei possibili rimborsi per gli importi versati nel primo bimestre del 2026.
