Oneri doganali sull’e-commerce: gli aggiornamenti di fine ottobre 2026
Oneri doganali sull’e-commerce: gli aggiornamenti di fine ottobre 2026
A cura di Lorenzo Ontano, Matteo Zovi e Federica Stranieri
Facendo seguito alla nostra precedente newsletter sugli oneri doganali applicabili alle vendite a distanza da Paesi extra-UE, segnaliamo i seguenti aggiornamenti.
Handling fee UE di 2 euro per articolo
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 ottobre 2026 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/2152, che fissa in 2 euro per articolo la tassa di gestione dell’Unione e ne conferma l’applicazione dal 1° novembre 2026.
La tassa si applica anche nei territori doganali dell’UE in cui l’IVA non si applica, come il Monte Athos, le Isole Canarie e le acque italiane del lago di Lugano. Una volta accettata la dichiarazione doganale, la tassa non è più rimborsabile.
Sempre dal 1° novembre 2026, per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, diventa obbligatorio fornire alle dogane i dati di identificazione del prodotto (c.d. “Product identifier” o “PID”). I dati riguardano sia il venditore (M-PID) sia il fabbricante non standardizzato (NS-PID).
Contributo italiano di 2 euro per spedizione
L’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2026, ha differito al 1° gennaio 2027 l’applicazione del contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni di modico valore.
Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 prevede ora, all’art. 30, la soppressione dei commi da 126 a 128 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che hanno istituito il contributo. Il testo motiva la soppressione con l’esigenza di coordinamento con l’art. 20 del Regolamento (UE) 2026/2108, che ha introdotto la handling fee unionale.
Se la disposizione sarà confermata nel corso dell’iter parlamentare, il contributo nazionale non troverà quindi applicazione.
